L’accesso all’area è riservato alle imprese, agli enti ed altri soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI e a coloro che intendano volontariamente aderirvi.
I soggetti obbligati di cui all’articolo 188 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 così come modificato, da ultimo, dal D.lgs. 213 del 2022 sono:
- Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti
- Produttori di rifiuti pericolosi
- Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale
- Commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi
- Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
Inoltre, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, il decreto rimanda all’articolo 189 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.:
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, c. 3, lettere c), d) e g) con più di 10 dipendenti.
- Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti non pericolosi a titolo professionale, esclusi coloro che trasportano i propri rifiuti non pericolosi.
- Commercianti ed intermediari di rifiuti non pericolosi
Non sono, invece, tenuti ad iscriversi:
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, c. 3, lettere c), d) e g) che hanno fino a 10 dipendenti;
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi diversi da quelli di cui all'art. 184, c. 3, lettere c), d) e g);
- Produttori di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.