RENTRI REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE PER LA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI - ADEMPIMPRESA

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CHE COS'E' IL RENTRI ?

ll RENTRI è il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti, previsto dall'art. 188-bis del Decreto Legislativo 152 del 2006 gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con il supporto tecnico operativo dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali.
L’adozione di un sistema di tracciabilità, prevista dalla Strategia nazionale per l’economia circolare, permette di acquisire e monitorare i dati ambientali, rendendoli fruibili non solo per le attività di vigilanza e controllo, ma anche per le politiche ambientali adottate dal Ministero.

Il RENTRI introduce un modello di gestione digitale per l'assolvimento degli adempimenti già previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 quali l'emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico, consentendo attraverso la messa a sistema delle informazioni contenute in questi  documenti, un costante monitoraggio dei flussi dei rifiuti e di materia, basato sulla verifica di ogni codice EER e di ciascun punto di generazione del rifiuto.

Il RENTRI rappresenta un punto di incontro tra la transizione ecologica e digitale, permette una sinergia tra le esigenze della pubblica amministrazione e delle imprese e genera benefici per tutti gli attori coinvolti, dalle istituzioni agli enti di controllo alle imprese.


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Il RENTRI consente di:

  • mettere a disposizione della pubblica amministrazione un flusso costante di dati e informazioni sulla movimentazione dei rifiuti, a supporto delle politiche ambientali e della pianificazione regionale;
  • sostenere le autorità di controllo nella prevenzione e nel contrasto della gestione illecita dei rifiuti, facilitando le modalità di verifica basate su documenti digitali;
  • assolvere con rapidità e facilità agli adempimenti previsti per le imprese, con lo snellimento delle procedure, anche attraverso l’utilizzo di strumenti di supporto alla transizione digitale messi a disposizione dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
  • ridurre i tempi per la trasmissione dei dati necessari per la rendicontazione e il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi Europei di recupero e riciclo;
  • gestire in modalità digitale milioni di documenti cartacei.

Il RENTRI è articolato in:

a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni;
b) una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 152/2006 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto ove previsto.


OPERATORI

L’accesso all’area è riservato alle imprese, agli enti ed altri soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI e a coloro che intendano volontariamente aderirvi.
I soggetti obbligati di cui all’articolo 188 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  così come modificato, da ultimo, dal D.lgs. 213 del 2022 sono:

  • Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti
  • Produttori di rifiuti pericolosi
  • Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi
  • Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
Inoltre, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, il decreto rimanda all’articolo 189 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.:
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, c. 3, lettere c), d) e g) con più di 10 dipendenti.
  • Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti non pericolosi a titolo professionale, esclusi coloro che trasportano i propri rifiuti non pericolosi.
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti non pericolosi
Non sono, invece, tenuti ad iscriversi:
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, c. 3, lettere c), d) e g) che hanno fino a 10 dipendenti;
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi diversi da quelli di cui all'art. 184, c. 3, lettere c), d) e g);
  • Produttori di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.

I soggetti, sopra individuati, accedono all’area Operatori per iscriversi al RENTRI con le tempistiche stabilite dal regolamento di funzionamento del RENTRI.
Gli operatori iscritti, che NON dispongono di un sistema gestionale interoperabile con il RENTRI, accedendo all’area, possono utilizzare i servizi messi a disposizione dal RENTRI per:

  • Gestire il registro di carico e scarico in modalità digitale assolvendo agli obblighi di vidimazione e compilazione;
  • Emettere il FIR in modalità cartacea assolvendo agli obblighi di vidimazione e compilazione;
  • Trasmettere la copia del FIR controfirmato e datato in arrivo dal destinatario (ex 4a copia) agli altri operatori coinvolti nelle fasi del trasporto;
  • Scaricare la copia del FIR controfirmato e datato in arrivo dal destinatario (ex 4a copia);
  • Emettere i FIR in modalità digitale assolvendo alla vidimazione, compilazione e sottoscrizione digitale del formulario;
  • Trasmettere i dati al RENTRI contenuti nel registro di carico e scarico e nel FIR.

Invece gli operatori iscritti, che hanno adottato un sistema gestionale interoperabile con il RENTRI ma NON dispongono di soluzioni autonome di firma remota, accedendo all’area, possono scaricare il certificato emesso dal RENTRI di tipo sigillo elettronico per l’applicazione della firma digitale in modalità remota al fine di trasmettere i dati al RENTRI, nel rispetto delle regole tecniche definite da AgID per l’interoperabilità applicativa da e verso le P.A.
Infine, tutti gli operatori iscritti, compresi quelli che si avvalgono di un soggetto delegato di cui all’art. 18 del Regolamento, accedendo a questa area possono:

  • Versare il contributo annuo e il diritto di segreteria attraverso il canale PagoPA;
  • Consultare le informazioni relative alla propria anagrafica e ai dati trasmessi al RENTRI.


PRODUTTORI DI RIFIUTI NON ISCRITTI

L’accesso all’area è riservato ai produttori di rifiuti non tenuti all’iscrizione, a titolo esemplificativo:
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, c. 3, lettere c), d) e g) che hanno fino a 10 dipendenti;
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi diversi da quelli di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g);
  • Produttori di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.

Accedono a questa area anche i produttori di rifiuti tenuti all’iscrizione al RENTRI prima che per questi decorra l’obbligo di iscrizione al RENTRI e tenuta in modalità digitale del registro di carico e scarico.



I produttori di rifiuti accedono a quest’area per:

  • Registrarsi, mediante accreditamento alla piattaforma telematica, fornendo un set minimo di informazioni anagrafiche;
  • Emettere il formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in modalità cartacea assolvendo agli obblighi di vidimazione e compilazione del formulario;
  • Scaricare la copia del FIR controfirmato e datato in arrivo dal destinatario (ex 4a copia);

I produttori di rifiuti che hanno adottato un sistema gestionale interoperabile con il RENTRI , una volta registrati, potranno vidimare digitalmente, in modalità telematica, i FIR cartacei.


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